Corte costituzionale: l'Autorità dei Trasporti non può chiedere contributi all'autotrasporto
Le imprese che svolgono attività rispetto alle quali l’Autorità di Regolazione dei Trasporti non ha concretamente esercitato alcuna funzione, devono essere escluse dal contributo da versare all’Autorità stessa. Lo ha sancito la Corte costituzionale con sentenza del 7 aprile 2017 richiesta dal TAR Piemonte, il quale aveva sollevato dubbi di costituzionalità dell’articolo che istituisce l’Autorità dei Trasporti. La notizia è stata diffusa questa mattina da Anita.
La sentenza dichiara infondate le questioni di costituzionalità sollevate dal TAR, ma suggerisce che debbano essere escluse da contributo imprese come quelle legate al settore autotrasporto e logistica in quanto non interessate da atti o provvedimenti da parte dell’ART.
La sentenza, infatti, recita: “Quanto alla individuazione dei soggetti obbligati, la stessa disposizione fa riferimento ai ‘gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati’, ossia a coloro nei confronti dei quali l’ART abbia effettivamente posto in essere le attività (specificate al comma 3 dell’art. 37) attraverso le quali esercita le proprie competenze (enumerate dal comma 2 del medesimo articolo). Dunque, la platea degli obbligati non è individuata, come ritiene il rimettente, dal mero riferimento a un’ampia, quanto indefinita, nozione di “mercato dei trasporti” (e dei “servizi accessori”); al contrario, deve ritenersi che includa solo coloro che svolgono attività nei confronti delle quali l’ART ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali, come del resto ha ritenuto anche il Consiglio di Stato in fase cautelare (Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 29 gennaio 2016, n. 312)”.
Sarà ora il TAR Piemonte a dover recepire le indicazioni della Corte costituzionale nel giudizio sul ricorso principale.
Source: trasporti italia